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Legge 23/12/1996 n. 662225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo. 226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo é calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge. 228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998. 229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto legge 10 ottobre 1996 n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento. 230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge 7 aprile 1995 n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 14 giugno 1995 n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 4 agosto 1995 n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 2 ottobre 1995 n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 4 dicembre 1995 n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 1996 n. 40, dell'articolo 3 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione. 233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 538. 234. Con decorrenza dal 10 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989 n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995 n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, é fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, é elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989. 235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, é sostituito dal seguente: "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 10 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 10 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 10 gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 10 gennaio 199131 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 10 gennaio 1993 al 30 novembre 1994". 236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, é sostituito dal seguente: "1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge é valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001". 237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatre anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione. 238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 10 dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, é elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. 239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 10 dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici é elevato al 23,80 per cento del- la retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici é fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438. 242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032, é pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242. 244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956 n. 1224.
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